Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Il Parco:

          a) garantisce la tutela e la salvaguardia delle aree verdi, dei beni monumentali

 

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e del paesaggio generato dalla presenza delle opere di fortificazione nelle zone a esso attribuite;

          b) favorisce la connessione tra le aree di pregio naturalistico individuate come siti di interesse comunitario dell'Adige nord, dell'Adige sud e delle colline veronesi;

          c) promuove azioni di valorizzazione ambientale, di restauro monumentale e di recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nel Parco o funzionali alle sue attività;

          d) promuove il recupero e la conservazione delle opere di fortificazione in muratura e in terra e ne favorisce l'utilizzo per fini ambientali, culturali, formativi e turistici;

          e) promuove e favorisce lo studio, la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative ai beni storici, monumentali e naturalistici;

          f) promuove e sostiene attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali nonché uno sviluppo socio-economico dell'area compatibili con i valori da tutelare, con particolare riguardo alle iniziative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

          g) promuove il recupero e la conservazione, in particolari strutture museali e archivistiche, del patrimonio documentale, librario, fotografico e multimediale di interesse conoscitivo della storia e della cultura della fortificazione.